Ho sempre sostenuto che i pronti contro termine fossero uno strumento privo di rischi: ebbene sì, mi devo correggere.
In effetti esiste un rischio, o meglio, una configurazione del contratto di pronti contro termine, che genera una condizione di rischio.
Si è detto che nel pronti contro termine la banca cede al risparmiatore dei titoli a fronte del versamento di contanti, e si impegan a riacquistarli ad un prezzo prefissato.
Vediamo quali potrebbero essere i casi in cui le cose "vanno male":
L'elemento chiave del Pronti contro termine è il SOTTOSTANTE, che è in ultima analisi, la GARANZIA dell'operazione.
La garanzia deve essere:
Pare ovvio, ma in effetti la garanzia ancora più adeguata è costituita da titoli di stato ....
Come si fa in pratica a verificarlo ?
Semplicissimo: su ogni contratto di pronti contro termine DEVE essere chiaramente indicato l'oggetto di scambio, ovvero il titolo ceduto e ricomprato dalla banca.
Nel dubbio: chiedere, SEMPRE !
Si è detto che nel pronti contro termine la banca cede al risparmiatore dei titoli a fronte del versamento di contanti, e si impegan a riacquistarli ad un prezzo prefissato.
Vediamo quali potrebbero essere i casi in cui le cose "vanno male":
- La banca fallisce, e non ci restiruisce i soldi. In questo caso (può sembrare assurdo, ma è da prendere in considerazione), esiste ancora la possibilità di vendere i titoli che la banca ci ha ceduto direttamente sul mercato. Benissimo, si può fare, e magari, se la banca ha fatto bene i suoi conti nel costruire l'operazione, possiamo anche non perderci. Ma ATTENZIONE: e se i titoli che la banca ci ha ceduto sono ad esempio, OBBLIGAZIONI DELLA BANCA STESSA ? Esatto, come avete pensato Voi: abbiamo carta straccia in mano, dato che se la banca fallisce, non ci restituisce i soldi ne tantomeno riacquisterà o rimborserà le sue obbligazioni.
- La banca ci ha venduto come titoli delle obbligazioni, e l'emittente delle obbligazioni fallisce. In questo caso gli scenari possibili sono due. Nel primo, essendo la banca contrttualmente obbligata a riacquistare i titoli ceduti, ci restituisce i soldi, e si tiene l'obbligazione dell'emittente fallito. Nel secondo, potrebbe anche ritenersi sollevata dall'obbligo di restituire quanto a noi dovuto, essendo venute meno le condizioni iniziali di stipula del contratto. Pare assurdo, ma una sentenza del Tribunale di Grosseto afferma proprio questa possibilità.
L'elemento chiave del Pronti contro termine è il SOTTOSTANTE, che è in ultima analisi, la GARANZIA dell'operazione.
La garanzia deve essere:
- solida: un pronti contro termine basato su una garanzia labile effettivamente introduce un alto rischio nell'operazione
- diversificata: il sottostante non deve essere in alcun modo collegato con l'emittente, altrimenti l'operazione si configurerebbe come un mero prestito senza alcuna garanzia
Pare ovvio, ma in effetti la garanzia ancora più adeguata è costituita da titoli di stato ....
Come si fa in pratica a verificarlo ?
Semplicissimo: su ogni contratto di pronti contro termine DEVE essere chiaramente indicato l'oggetto di scambio, ovvero il titolo ceduto e ricomprato dalla banca.
Nel dubbio: chiedere, SEMPRE !
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