I rischi dei Pronti contro termine

Inviato da admin il Mar, 06/17/2008 - 21:00
Immagine rimossa.Ho sempre sostenuto che i pronti contro termine fossero uno strumento privo di rischi: ebbene sì, mi devo correggere. In effetti esiste un rischio, o meglio, una configurazione del contratto di pronti contro termine, che genera una condizione di rischio.
Si è detto che nel pronti contro termine la banca cede al risparmiatore dei titoli a fronte del versamento di contanti, e si impegan a riacquistarli ad un prezzo prefissato.
Vediamo quali potrebbero essere i casi in cui le cose "vanno male":


  • La banca fallisce, e non ci restiruisce i soldi. In questo caso (può sembrare assurdo, ma è da prendere in considerazione), esiste ancora la possibilità di vendere i titoli che la banca ci ha ceduto direttamente sul mercato. Benissimo, si può fare, e magari, se la banca ha fatto bene i suoi conti nel costruire l'operazione, possiamo anche non perderci. Ma ATTENZIONE: e se i titoli che la banca ci ha ceduto sono ad esempio, OBBLIGAZIONI DELLA BANCA STESSA ? Esatto, come avete pensato Voi: abbiamo carta straccia in mano, dato che se la banca fallisce, non ci restituisce i soldi ne tantomeno riacquisterà o rimborserà le sue obbligazioni.
  • La banca ci ha venduto come titoli delle obbligazioni, e l'emittente delle obbligazioni fallisce. In questo caso gli scenari possibili sono due. Nel primo, essendo la banca contrttualmente obbligata a riacquistare i titoli ceduti, ci restituisce i soldi, e si tiene l'obbligazione dell'emittente fallito. Nel secondo, potrebbe anche ritenersi sollevata dall'obbligo di restituire quanto a noi dovuto, essendo venute meno le condizioni iniziali di stipula del contratto. Pare assurdo, ma una sentenza del Tribunale di Grosseto afferma proprio questa possibilità.
Quale è quindi la morale della favola:
L'elemento chiave del Pronti contro termine è il SOTTOSTANTE, che è in ultima analisi, la GARANZIA dell'operazione.
La garanzia deve essere:
  • solida: un pronti contro termine basato su una garanzia labile effettivamente introduce un alto rischio nell'operazione
  • diversificata: il sottostante non deve essere in alcun modo collegato con l'emittente, altrimenti l'operazione si configurerebbe come un mero prestito senza alcuna garanzia
Quindi: QUANDO SI STIPULA UN PRONTI CONTRO TERMINE, È IMPERATIVO ESIGERE UNA GARANZIA CHE NON SIA UN'OBBLIGAZIONE, TANTOMENO EMESSA DALLA STESSA BANCA.
Pare ovvio, ma in effetti la garanzia ancora più adeguata è costituita da titoli di stato ....
Come si fa in pratica a verificarlo ?
Semplicissimo: su ogni contratto di pronti contro termine DEVE essere chiaramente indicato l'oggetto di scambio, ovvero il titolo ceduto e ricomprato dalla banca.
Nel dubbio: chiedere, SEMPRE !
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